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Statuto
Chi Siamo
STATUTO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Denominazione e Sedi)
Sotto la protezione della Santissima Vergine Immacolata è costituita l'Associazione Diocesana, di culto mariano e volontariato, denominata: PIAUNIONE O.A.S.I. MARIANA – OPERA PER L’ASSISTENZA ED IL SOLLIEVO AGLI INFERMI, di seguito denominata “ASSOCIAZIONE”.
L'Associazione ha Sede Legale nel comune di SALERNO, Via Bastioni 4 e Sede Amministrativa e Tecnica presso il domicilio del Presidente in carica.
Con delibera della Giunta, possono essere costituite o esistere sedi distaccate o Sezioni locali dell’Associazione, con propria indipendenza organizzativa ed economica, sempre che si perseguano gli stessi scopi dell’Associazione.


Art. 2 (Durata, Statuto e Regolamento)
L’Associazione ha durata illimitata.
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge del 1991 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
Il Regolamento che sarà deliberato dal direttivo, disciplina, nel rispetto dello Statuto, i successivi aspetti concernenti l’organizzazione e l’attività.

Art. 3 (Efficacia dello Statuto)
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i SOCI dell’Associazione.
Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell’organizzazione stessa.

Art. 4 (Modificazione dello Statuto)
Lo Statuto è modificato con deliberazione della Giunta, con voto unanime dei membri presenti e le modifiche sono sottoposte a benestare dell’Ordinario Diocesano in carica.

Art. 5 (Interpretazione dello Statuto)
Lo Statuto è interpretato secondo i criteri del Diritto Canonico in materia di Associazioni religiose ed Associazioni ONLUS ed ad esso si rifà in caso di interpretazione.

TITOLO II
FINALITA' DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 6 (Scopi e Finalità)
L’Associazione non ha o persegue scopi di lucro.
Le finalità dell’Associazione sono:
  • La diffusione del culto alla Madonna, in particolar modo sotto il titolo di NOSTRA SIGNORA DI LOURDES, anche promovendo iniziative, giornate di ritiro spirituale, partecipazioni ad eventi sociali o organizzando pellegrinaggi con ammalati verso Santuari mariani in Italia ed all’Estero.
  • La diffusione dello spirito di carità cristiana e del senso di fraternità con iniziative di volontariato.
  • La crescita morale e spirituale dei SOCI, organizzando ritiri, giornate di preghiera ed altre iniziative senza dimenticare la presenza di ammalati.
  • La formazione spirituale e l’assistenza, anche materiale, agli ammalati, specie se in-digenti, anche con un aiuto per un miglior inserimento nel tessuto sociale.

Art. 7 (Ambito d’attuazione delle finalità)
L’Associazione opera, prevalentemente, nel territorio dell’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno, da cui ha ottenuto
Essa opera anche nel territorio della Regione Campania ed in altre regioni d’Italia, previo consenso delle Autorità Ecclesiastiche del territorio di competenza.


TITOLO III
I SOCI ED I CONSIGLIERI

Art. 8 (SOCI e Consiglieri)
Sono SOCI tutte quelle le persone che:
  • Condividono le finalità dell'Associazione e sono mosse da spirito di solidarietà.
  • Partecipano alle attività sociali in maniera costante, in qualità di VOLONTARIO (DAMA o BARELLIERE), MEDICO, INFERMIERE o “VOLONTARIO CHE OFFRE LA SUA COMPETENZA PROFESSIONALE A TITOLO GRATUITO”.
  • Sono nominate BENEMERITI.
Sono CONSIGLIERI i SOCI che compongono il Consiglio di Presidenza o Giunta

Art. 9 (Ammissione)
L'ammissione del socio dell’Associazione è deliberata, per domanda (scritta) del richiedente, dal Presidente, sentito il parere della GIUNTA.

Art. 10 (Diritti)
I SOCI hanno il diritto:
  • Di partecipare a tutte le iniziative gratuite dell’Associazione
  • Di partecipare a tutte le iniziative non gratuite con un ridotto contributo alle spese.
  • Di essere rimborsati delle spese concordate ed autorizzate, sostenute per l'attività prestata per conto dell’Associazione.


Art. 11 (Doveri)
I SOCI:
  • Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
  • Devono osservare scrupolosamente il regolamento redatto dal direttivo
  • Devono partecipare con assiduità alle attività sociali.
  • Il comportamento verso gli altri Soci ed all'esterno dell'Associazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale.

Art. 12 (Esclusione)
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata, con voto segreto, dalla GIUNTA o direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni del soggetto.


TITOLO IV
GLI ORGANI

Art. 13 (Indicazione degli organi)
Sono Organi dell'Associazione:
  • l' ASSEMBLEA DEI SOCI
  • la GIUNTA
  • il PRESIDENTE.

Capo I - Assemblea dei SOCI
Art. 14 (Composizione)
L'assemblea è composta di tutti i SOCI dell’Associazione ed è presieduta dal Presidente della medesima.

Art. 15 (Convocazione)
L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.
Il Presidente convoca l'assemblea con avviso contenente l'ordine del giorno con almeno dieci giorni di preavviso.

Art. 16 (Validità dell’assemblea)
L'assemblea è validamente costituita quando sono presenti i due terzi dei Soci.
Il funzionamento dell'assemblea è stabilito dal regolamento d’esecuzione del presente Statuto.

Art. 17 (Votazione)
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (o le qualità delle persone).


Capo II - GIUNTA  (o Direttivo o di Presidenza).
Art. 18 (Composizione e Validità)
La GIUNTA è composta da un massimo di SETTE Consiglieri, compreso il Presidente dell’Associazione che entra di diritto, eletti tra i Soci e dai Collaboratori del Presidente.
La GIUNTA si riunisce, almeno una volta all’anno ed è validamente costituita solo quando è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto.

Art. 19 (Presidente della GIUNTA)
Il Presidente dell’Associazione è anche Consigliere e Presidente della GIUNTA.

Art. 20 (Durata e funzioni)
La GIUNTA dura in carica per il periodo di 5 (cinque) anni.
I membri della GIUNTA possono essere rieletti un numero illimitato di volte.
La GIUNTA svolge le attività esecutive, ratificate dall’Assemblea, relative all'organizzazione.
La GIUNTA delibera sulle modifiche dello Statuto o del regolamento.
Le deliberazioni della GIUNTA sono assunte a maggioranza dei presenti.
Le modifiche allo Statuto avvengono con voto unanime da parte dei presenti.
Le deliberazioni della GIUNTA sono insindacabili.



Capo III – il PRESIDENTE
Art. 19 (Funzioni)
Il Presidente dura in carica 6 (sei) anni.
Il Presidente stipula e firma le convenzioni, i contratti, e compie tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione.
Il Presidente sceglie e nomina i suoi COLLABORATORI (Responsabili dei Medici, Responsabili delle Dame, Responsabili dei Barellieri, Segretari) anche tra persone estranee alla Giunta.
Il Presidente presiede l'Assemblea dei SOCI e la GIUNTA, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori, sottoscrive il verbale e cura che sia custodito presso una delle sedi dell’Associazione, dove può essere consultato dagli SOCI.

Art. 20 (Elezione)
Il Presidente è eletto dalla GIUNTA, a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Presidente dell’Associazione può essere rieletto un numero illimitato di volte.
Tre mesi prima della data di scadenza del mandato, il Presidente convoca la Giunta per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, redatto dal segretario verbalizzante e sottoscritto dal Presidente.
Il verbale è tenuto, a cura del Presidente, in una delle sedi dell'Associazione.
Ogni SOCIO dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale (o di trarne copia).

TITOLO V
LE RISORSE ECONOMICHE (o I BENI)

Art. 22 (Indicazione delle risorse)
Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
Beni, immobili e mobili;  Contributi;  Donazioni e lasciti;  Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;  Ogni altro tipo d’entrate.

Art. 23 (I beni)
I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquisiti dall'Associazione, e sono ad essa intestati.
I beni mobili di proprietà dei SOCI o dei terzi sono dati in comodato all’Associazione stessa.
Tutti i beni di proprietà dell’Associazione sono elencati nell'Inventario dei beni, che è depositato presso una delle sedi dell'Associazione, e può essere consultato dai SOCI.

Art. 24 (Contributi)
I contributi volontari dei SOCI sono facoltativi.
I contributi straordinari, elargiti dai SOCI, o dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui i contributi di partecipazione ad attività dove sono previsti costi per acquisizione di beni o servizi, sono stabiliti dal PRESIDENTE, che ne determina l'ammontare, sentito il parere della GIUNTA.
I soggetti che elargiscono contributi volontari sono nominati " BENEMERITI "

Art. 25 (Erogazioni, donazioni e lasciti)
Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dalla GIUNTA, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dalla GIUNTA, che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
Il Presidente dà attuazione alla deliberazione della GIUNTA, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 26 (Rimborsi)
I rimborsi concernenti le spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dalla GIUNTA.
La GIUNTA delibera sull’utilizzazione dei rimborsi, che dovranno essere in armonia con le disposizioni della convenzione, nonché con le finalità statutarie dell'Associazione.
Il Presidente dà attuazione alla deliberazione della GIUNTA, e compie i conseguenti atti giuridici.


Art. 27 (Proventi derivanti da attività marginali).
I proventi derivanti da altre attività commerciali o produttive marginali, sempre organizzate dall’Associazione, sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'Associazione.
La GIUNTA delibera sull’utilizzazione dei proventi, che devono essere, in ogni caso, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
Il Presidente dà attuazione alla deliberazione della GIUNTA, e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 28 (Devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione di eventuali debiti, saranno devoluti alla Curia di Salerno.
I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

TITOLO VI
IL BILANCIO

Art. 29 (Bilancio)
Il bilancio dell’Associazione è annuale e decorre dal 01 Gennaio di ciascun anno.

Art. 30 (Formazione e contenuto del bilancio)
Il bilancio consuntivo è elaborato dal Presidente o da un suo delegato.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le uscite riguardanti il periodo compreso tra il 01 Dicembre dell’anno precedente ed il 30 Novembre dell’anno in corso.
Il bilancio preventivo viene redatto solo in caso di rimanenze di cassa dal bilancio consuntivo e contiene anche le previsioni di spesa per l'esercizio annuale successivo.
Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo e' elaborato dal Presidente, sentito il parere della GIUNTA.

Art. 31 (Controllo sul bilancio)
Il bilancio, consuntivo o preventivo, è controllato dal Presidente o da un suo dele-gato tra i membri della Giunta.
Il controllo è limitato esclusivamente alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
Eventuali rilievi critici a spese o ad introiti sono sollevati per iscritto, allegati al bilancio e sottoposti alla GIUNTA che, nella seduta di approvazione, emette eventuale parere di ratifica.

Art. 32 (Approvazione del bilancio)
Il bilancio consuntivo e' depositato presso la sede amministrativa dell’ Associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni membro della Giunta.
Il bilancio consuntivo e' approvato, con voto palese dalla GIUNTA e con la maggioranza dei presenti, entro il novantesimo giorno dalla chiusura dell’esercizio annuale.
Il bilancio preventivo e' depositato presso la sede amministrativa dell’ Associazione entro quindici giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni mem-bro della Giunta.
Il bilancio preventivo è approvato con voto palese dalla GIUNTA e con la maggioranza dei presenti.

TITOLO VII
I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI

Art. 33 (Dipendenti)
L'Associazione non può assumere dei dipendenti ma può avvalersi di collaboratori esterni alla stessa.


Art. 34 (Collaboratori di lavoro autonomo)
L'Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
I collaboratori di lavoro autonomo non sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi a cura dell’Associazione, essendo già autonomamente assicurati.
I collaboratori di lavoro autonomo presteranno la loro opera a fronte di un corrispettivo elargito sotto forma di rimborso spese.

TITOLO VIII
LA RESPONSABILITA'

Art. 35 (Responsabilità ed assicurazione dei SOCI).
I Soci dell'Associazione sono individualmente responsabili di danni a persone o cose, causati durante lo svolgimento delle attività sociali
I Soci partecipanti alle attività che comportano spostamenti con almeno 1 (uno) pernottamento fuori sede, sono assicurati, a norma di legge, limitatamente al rimborso delle spese mediche occorrenti da infortunio o malattia, occorsi limitatamente al periodo di svolgimento di quella attività a cui partecipano.


Art. 36  (Assicurazione dell'Associazione)
L'Associazione può essere assicurata per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell’Associazione stessa.


TITOLO IX
RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 37  (Rapporti con enti e soggetti privati)
L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti privati per la realizzazione di finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.


Art. 38  (Rapporti con enti e soggetti pubblici)
partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

TITOLO X
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39  (Disposizioni finali)
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi (e ai regolamenti) vigenti in materia di associazioni ONLUS, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.


FINE


PIA UNIONE  O.A.S.I. MARIANA
Opera per l’Assistenza ed il Sollievo agli Infermi

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